Riportiamo quanto emanato dal decreto che disciplina il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno:
Nel Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno, aggiornato nel settembre 2020, è stato inserito un nuovo obbligo dichiarativo per i gestori delle strutture, recepito per norma superiore:
si tratta dell’art. 6 comma 6 che stabilisce che “Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, deve essere presentata un’ulteriore dichiarazione cumulativa, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, come stabilito dall’art 180 del D.L. 34 del 19/05/2020.”
Il D.L. n. 41/2021 (in vigore dal 22/05/2021) ha rinviato al 30/06/2022 la scadenza di questa nuova dichiarazione cumulativa relativa al 2020. Con l’art 25 ha apportato una modifica all’articolo 4 comma 1-ter del D.Lgs. n. 23/2011 che si riporta in estratto di seguito dal sole 24 ore :
Entro il prossimo 30 giugno i gestori delle strutture ricettive devono presentare la dichiarazione dell’imposta di soggiorno per le annualità 2020 e 2021, in base al modello approvato il 29 aprile 2022 dal ministro dell’Economia e delle Finanze, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con il dm sono adottate anche le istruzioni relative alla presentazione della dichiarazione, che andrà effettuata esclusivamente in via telematica, seguendo le specifiche tecniche allegate al decreto. Coerentemente con quanto previsto dall’articolo 4 del Dlgs 23/2011, la dichiarazione deve essere presentata dal gestore della struttura ricettiva o, per conto di questo, dal dichiarante diverso dal
gestore (curatore fallimentare, erede, eccetera). Per quanto attiene invece alle locazioni brevi, vale a dire le locazioni di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell’attività di impresa, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.
L’adempimento dichiarativo è stato introdotto dall’articolo 180 del Dl 34/2020, il quale ha cambiato il rapporto intercorrente tra il gestore della struttura ricettiva e l’ente impositore, che da rapporto di “servizio” per la riscossione dell’imposta è divenuto un rapporto di natura tributaria, avendo il gestore assunto il ruolo di “responsabile d’imposta”. Il legislatore ha pertanto previsto le sanzioni tributarie in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, per una somma dal 100 al 200% dell’importo dovuto, nonché le sanzioni del 30% in caso di omesso, parziale o tardivo versamento. Va precisato che il decreto ministeriale del 29 aprile interviene sulle modalità di presentazione della dichiarazione annuale, senza incidere sulle modalità di versamento dell’imposta previste dai comuni con i propri regolamenti. Questi possono peraltro prevedere ulteriori adempimenti, come la presentazione di comunicazioni periodiche (in genere trimestrali) contenenti i pernottamenti registrati per il calcolo dell’imposta di soggiorno e l’importo da riversare.
Pertanto la dichiarazione annuale, che va presentata dal gestore entro il 30 giugno, si aggiunge alle comunicazioni trimestrali previste dai comuni e all’obbligo di rendere il conto di gestione entro il 30 gennaio successivo (o entro 30 giorni in caso di chiusura dell’attività).
Quest’ultimo documento è necessario per adempiere agli obblighi imposti dalla Corte dei conti relativamente alla responsabilità contabile dei gestori/locatori (Dlgs 174/2016), in virtù del loro ruolo di “agenti contabili” che in realtà non è unanimemente condiviso (tra questi la Corte dei conti Lombardia) e che andrebbe definitivamente chiarito.